La Cassazione (sentenza n.21795/2009, ) riafferma il proprio orientamento con riferimento al principio di immutabilità della contestazione dell’addebito disciplinare mosso ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300/1970: è preclusa al datore di lavoro la possibilità di licenziare per motivi diversi da quelli esplicitati nella lettera di contestazione, ma non vietato di considerare fatti non contestati, anche se verificatisi oltre 2 anni prima del recesso, quali circostanze affermative della significabilità di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio dell’imprenditore. Nel caso di specie, la Cassazione ha concluso che è corretto prendere in considerazione, ai fini di un giudizio complessivo sulla gravità della condotta, anche a fatti di rilevanza disciplinare non indicati nella lettera di contestazione propedeutica al licenziamento, quali circostanze in grado di evidenziare il comportamento ripetutamente insubordinato del lavoratore.
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