venerdì 5 marzo 2010

VIGILANZA PRIVATA: GUARDIE PARTICOLARI GIURATE: LA STORIA

La Vigilanza Privata è un insieme di uomini e mezzi che operano per la sicurezza di beni e/o persone private.

Storia:
Nella Roma antica, nel III secolo a.C. esisteva una particolare istituzione denominata "Ufficio degli Edili" che potremmo chiamare gli antenati degli attuali Istituti di Vigilanza. Infatti, mentre il Senato indicava la politica di Roma, i consoli, i pretori e i censori avevano varie funzioni di carattere soprattutto amministrativo, e i questori erano magistrati delle finanze, l'Ufficio degli Edili soprassedeva esclusivamente alla vigilanza sulla vita economica e religiosa ed attuava la prevenzione custodendo i beni dei cives e della collettività.

L'Ufficio degli Edili era costituito da quattro capi, detti appunto Edili, eletti dal Senato; essi avevano ai loro ordini delle guardie, dette Praefecti Nocturni, costituenti una particolare milizia non assoggettata alle sfere militari vere e proprie, ma esclusivamente impegnata per la vigilanza e custodia dei beni pubblici e privati.

Le guardie alla dipendenza degli Edili, potevano arrestare i delinquenti ed avevano l'obbligo di far rispettare leggi ed editti. Nelle case degli Edili, poi, potevano essere custoditi beni e valori anche dei privati, la stessa cosa che si fa oggi nei caveau degli Istituti di Vigilanza Privata.

Dopo la caduta della Roma repubblicana e del successivo impero, bisogna arrivare sino all'alto medioevo per ritrovare organismi con funzioni e scopi simili a quelli delle Guardie Particolari Giurate e precisamente durante il complesso e grandioso fenomeno denominato "Comune Cittadino".

Al tempo dei comuni, che vedeva la città cinta da mura, vennero costituite le milizie cittadine. Tale milizia, in periodo di pace, veniva esclusivamente impiegata per la vigilanza e la custodia dei beni dei cittadini che si svolgeva soprattutto di notte e durante i mercati urbani ed extraurbani, sotto il controllo del console o del podestà. Nel periodo dei comuni, alle corporazioni, che rappresentavano alcune categorie di cittadini che svolgevano la stessa arte o mestiere, venne anche concesso di costituire corpi autonomi di milizia urbana, stipendiati e gestiti dalle stesse corporazioni. Queste milizie avevano il compito di proteggere esclusivamente gli interessi degli appartenenti alla corporazione.

Comincia così a delinearsi il carattere non solo pubblico ma anche privatistico di alcuni organismi che avevano esclusivamente lo scopo di tutelare i beni di privati cittadini. La famosa figura del passeggiatore notturno con picca e lanterna, spesso accompagnato da un grosso cane, presente in tanti quadri fiamminghi ed italiani del XIV, XV e XVI secolo non è altro che quella del precursore delle Guardie Particolari Giurate odierne.

La scomparsa dei comuni non decretò la fine di queste figure che continuarono ad esistere e a svolgere i loro compiti di vigilanza sotto svariate forme. Si arrivò fino alla costituzione del Regno d'Italia che vedeva però gravi carenze legislative riguardo le licenze e le funzioni delle Guardie Particolari Giurate. Occorreva quindi, per regolamentare la materia, qualche promotore coraggioso. Nel 1870 a Padova, per iniziativa di un certo Giuseppe Lombardi, ex garibaldino, sorse il primo Istituto di Vigilanza Privato italiano. Lombardi, con pochi uomini, iniziò a svolgere un servizio di vigilanza urbano con l'appoggio dell'allora Prefetto di Padova Luigi Berti (successivamente divenuto capo della Polizia).

Il Berti, conscio delle nuove esigenze venutesi a creare col nascere dell'era industriale per effetto dell'urbanizzazione e del successivo fenomeno criminologo in chiave moderna, condivise l'iniziativa del Lombardi e quale Prefetto di Padova favorì l'iniziativa. Da Padova tale iniziativa venne estesa a Venezia, poi a Milano, Genova e Torino dove l'Istituto venne denominato "Cittadini dell'Ordine" ed ancora oggi opera in gran parte delle province piemontesi e lombarde.

Il processo di espansione sopradescritto avvenne però con grosse difficoltà iniziali, mancando infatti una precisa normativa sulla materia, Giuseppe Lombardi venne per due volte trascinato in tribunale sotto l'accusa di "usurpazione di pubblici poteri" e di "accolita di uomini ed armi senza il permesso delle Autorità Governative". Tuttavia venne sempre assolto e finalmente vide la propria iniziativa riconosciuta e regolamentata da precise disposizioni. L'esperienza di Lombardi venne seguita, negli anni successivi da altre persone che diedero vita ad organizzazioni analoghe e negli anni immediatamente successivi alla prima guerra mondiale, per volere delle Istituzioni Nazionali, furono costituiti in quasi tutte le città d'Italia Istituti di Vigilanza sotto l'egida dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, creati soprattutto per dare occupazione agli ex combattenti della grande guerra.

Si espanse così in Italia la vigilanza privata.

Normative
Una prima regolamentazione delle Guardie Giurate Particolari si ebbe con l'art. 45 di una legge approvata il 21 dicembre 1890 che così recitava: "I comuni, i corpi morali e i privati cittadini possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprietà, le guardie particolari devono possedere i requisiti determinati dal regolamento, essere approvate dal Prefetto e prestare giuramento innanzi al Pretore. I loro verbali nei limiti del servizio cui sono destinate, faranno fede in giudizio sino a prova contraria".

Le stesse disposizioni, pur con successive modifiche e chiarimenti (avvenuti soprattutto nel periodo fra le due guerre mondiali), regolano ancora oggi la vita ed i rapporti giuridici dei moderni Istituti di Vigilanza Privata Italiani e delle Guardie Particolari Giurate con le seguenti leggi:

Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto del 18 giugno 1931, negli articoli che vanno dal 133 al 141 compreso;
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto del 6 maggio 1940, dall'art. 249 all'art. 260 compreso;
Regio Decreto Legge del 26 settembre 1935, dall'art: 1 all'art. 6 compreso;
Regio Decreto Legge del 12 novembre 1936, dall'art. 1 all'art. 6 compreso.
Dal 2004 opera l' Associazione Orfani Guardie Giurate, impegnata in ricerche storiche sul settore, che annualmente pubblica il Calendario Storico da Collezione della Vigilanza privata.
Fonte: wikipedia.org
Piantonamento

Il servizio di piantonamento, consiste nel presidio fisso di un obiettivo da parte di una o più Guardie Particolari Giurate armate, in uniforme, dotate di protezione antiproiettile e collegate costantemente con la Centrale Operativa: le aziende, gli enti pubblici, gli istituti bancari, le abitazioni private, ai quali questo tipo di servizio è rivolto, vengono così tutelati da una presenza costante anche 24 ore su 24, onde prevenire e reprimere atti criminosi.

Può essere utile per dei luoghi ove esiste un pericolo continuo, in particolare per la sorveglianza di entrate o uscite di locali soggetti a rapine (banche, automezzi in sosta prolungata o contenenti beni di valore). Inoltre è l'ideale per coloro che desiderino personale selezionato e di fiducia per vigilare internamente il proprio locale anche in orari di apertura al pubblico.
Non può essere utile per luoghi ove esistano già sistemi di sicurezza adeguatamente progettati.

Videoronda

Il sistema di videoronda, consente, attraverso telecamere ubicate in punti strategici, di controllare visivamente luoghi, locali e quant´altro necessiti di una sorveglianza a distanza. Le telecamere inviano le immagini nel caso sussistano condizioni di allarme o se interrogate dalla Centrale Operativa, visualizzandole a video e permettendo di stabilire con certezza eventuali intrusioni, incendi e anomalie varie

Questo servizio può essere utile in luoghi particolarmente rischiosi per degli esseri umani o difficilmente ispezionabili.Non può essere utile in aree aperte (piazzali) o simili a causa della bassa definizione delle immagini.

Il servizio ad orologio

Il servizio ad orologio di controllo o rilevazione elettronica è il secondo servizio nato, in ordine cronologico, nel mondo della vigilanza notturna: questo servizio viene effettuato da una guardia che ispezionando un'area, passa in determinati punti ove sono situate delle macchine con all'interno un disco che segna l'ora di passaggio (come una macchina obliteratrice o di rilevazione presenze). Si potrebbe definire, quasi impropriamente, un servizio a biglietti con in più l'ora di passaggio.
Con la tecnologia moderna si può anche sapere chi è passato e che tipo di giro ha fatto se si installano più satelliti (orologi elettronici).

Questo servizio può essere utile nei casi in cui ci sia un'area di particolare interesse da ispezionare o per non tralasciare luoghi magari nascosti alla vista di un ispettore normale.Non può essere utile per quei luoghi ove è custodita della merce facilmente trasportabile o in spazi difficilmente ispezionabili in spazi molto ampi o luoghi già largamente protetti.

Il Servizio a biglietti

Il servizio a biglietti è la forma più antica di controllo per vigilare sulla proprietà privata, consiste essenzialmente in una guardia che effettua vari giri di controllo sulla proprietà, sia all'interno che all'esterno lasciando come riscontro del passaggio un bigliettino recante il simbolo della Vigilanza (uno ad ogni passaggio).

Questa forma di servizio può essere utile per la sorveglianza di aree delimitate (es. parchi, giardini o parcheggi), facilmente accessibili. Specifichiamo però, che questo servizio viene effettuato in ore casuali della notte o se il servizio è diurno del giorno.

Non può essere utile per quei luoghi ove è custodita della merce facilmente trasportabile, in spazi difficilmente ispezionabili o in presenza di aree che devono essere perennemente monitorate, proprio a causa della estemporaneità del servizio.

FAQ Guardia Giurata

Vorrei sapere se posso diventare guardia giurata non avendo fatto il militare (neanche i tre giorni) e se posso, con le leggi vigenti, richiedere la dispensa dal servizio di leva se venissi assunto come guardia giurata con un contratto di assunzione a tempo determinato o di “apprendistato” e cosa comporta ai fini del congedo.

Risposta: Tra i requisiti previsti dal T.U.L.P.S. per poter ottenere il decreto di nomina a guardia particolare giurata è necessario aver adempiuto agli obblighi di leva. E' pertanto evidente che in mancanza di un congedo militare, ottenuto con qualsiasi motivazione, non si può accedere a questa professione.

Sono una guardia giurata e vorrei sapere in base a quale norma o sentenza viene vietato alle GPG il porto (e l'uso) delle manette.

Risposta: Preliminarmente la informiamo che il servizio delle guardie particolari e le sue modalità di esecuzione sono posti sotto la diretta vigilanza del Questore.Ciò posto, si rappresenta che la qualifica di guardia giurata non comporta lo svolgimento di funzioni di agente di polizia giudiziaria e pertanto tali operatori non dispongono di poteri di intervento e di coercizione fisica diversi da quelli accordati a tutti i consociati dall'art.383 del codice di procedura penale.Si ritiene quindi che pur non essendovi un espresso divieto normativo sia comunque inopportuno che le guardie giurate vengano dotate ed utilizzino le manette.

Dove posso trovare il regolamento di servizio delle g.p.g.

Risposta: Il servizio delle guardie particolari giurate nominate ai sensi degli artt.133 e seguenti del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.d. 18 giugno 1931, n.773) e le sue modalità di esecuzione, sono posti sotto la diretta vigilanza del Questore, secondo quanto disposto dal R.d.l. 26 settembre 1935, n.1952 convertito in legge 19 marzo 1936, n.508.

Il personale addetto alla sicurezza all'interno di pubblici locali può operare anche se non è una guardia particolare giurata?

Risposta: Preliminarmente si rappresenta che la figura della guardia del corpo non è disciplinata dall'ordinamento giuridico. La legislazione consente infatti ai privati di espletare compiti di sicurezza per conto terzi soltanto relativamente ai beni mobili ed immobili e non anche con riguardo all'incolumità delle persone fisiche ovvero alla preservazione dell'ordine pubblico. La protezione di questi ultimi beni giuridici, a parte i casi di autotutela espressamente previsti dalla legge, comunque caratterizzati dall'occasionalità dell'intervento, deve ritenersi demandata esclusivamente all'Autorità di pubblica sicurezza e alle Forze di Polizia. Da ciò discende che l'esercizio di una siffatta attività da parte dei privati costituisce una indebita assunzione di una funzione pubblica sanzionabile, quanto meno, a norma dell'art.347 c.p. (usurpazione di pubbliche funzioni). Tale conclusione si applica anche nei riguardi di coloro che, mediante l'organizzazione e la tenuta di corsi di formazione professionale all'uopo finalizzati, tendono, di fatto, ad agevolare lo svolgimento di attività vietate ai privati.

Vorrei sapere se le ispezioni notturne in una banca (anche se non è scattato l' allarme) vanno eseguite da soli o con l'ausilio di altra guardia particolare giurata.

Risposta: Il servizio delle guardie particolari giurate è sottoposto alla diretta vigilanza del Questore il quale approva il regolamento di servizio degli istituti, ai sensi del R.D.L. 1952/1935 e del R.D.L. 2144/1936. Pertanto, premesso che le modalità operative devono essere specificamente indicate nel regolamento del suo istituto del quale Lei deve prendere visione - non è possibile fornire la risposta chiesta attraverso questo sito, poiché, trattandosi di una questione squisitamente operativa, rientra nella specifica competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza provinciale.

La Guardia particolare giurata, nell'esercizio delle sue mansioni è considerata un pubblico ufficiale?

Risposta: L'attuale normativa non prevede in linea di massima la qualifica di pubblico ufficiale alle guardie particolari giurate. Queste ultime, infatti, sono chiamate a svolgere precipuamente prestazioni a tutela dei beni di privati. Si ritiene, tuttavia, che quando la normativa attribuisca alle guardie particolari giurate compiti di natura pubblicistica (come ad esempio nel settore della normativa antifumo o anche in quello della vigilanza venatoria), esse rivestano la qualifica di pubblico ufficiale. Si osserva infatti, che l'elemento che definisce la figura di pubblico ufficiale, non è più l'eventuale rapporto di dipendenza del singolo dallo Stato o da altro ente pubblico, bensì nell'effettivo svolgimento di attività pubblicistica, a prescindere dalla natura del rapporto di impiego che si instaura tra i soggetti è l'ente.

Fonte: poliziastato.it

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